COSTITUZIONE
E SCOPI
Art.
1
E’
costituita, anche con riferimento alle Leggi della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia che regolano
l’attività delle Pro Loco e alla Legislazione Nazionale in
materia di volontariato, di promozione sociale e di Enti “no profit”,
un’Associazione denominata: “Associazione fra le Pro Loco
del Friuli Venezia Giulia” (che di seguito verrà chiamata
Associazione).
Ad
essa possono partecipare le Pro Loco
della Regione regolarmente costituite.
Le
Pro Loco di nuova costituzione,
saranno di norma associate in numero di una per singolo Comune,
salvo situazioni che giustifichino il sorgere di specifiche
ulteriori Pro Loco, per la valorizzazione di particolari aspetti
di carattere culturale, turistico e sociale, esistenti e
riconosciuti nell’ambito del territorio comunale stesso.
Fanno
inoltre parte dell’Associazione i Consorzi fra le Pro Loco
regolarmente costituiti ed il cui Statuto sia
adeguato a quello tipo deliberato dall’Associazione.
Art.
2
L’Associazione
assume la figura e le funzioni di Comitato Regionale dell’U.N.P.L.I.
(Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), secondo quanto previsto dall’art.
1 punto 2 dello Statuto dell’U.N.P.L.I. medesima.
Art.
3
L’Associazione
ha lo scopo di promuovere il coordinamento dell’azione delle
Pro Loco del Friuli Venezia Giulia
nei rapporti con l’Ente Regione, con gli Enti da esso
istituiti o comunque collegati, nonché con altri Enti, anche
extra-nazionali, al fine di realizzare una positiva e razionale
collaborazione.
L’Associazione
ha altresì lo scopo di promuovere azioni a favore di Pro Loco
associate in ordine alla risoluzione
dei problemi turistico-culturali,
ambientali, sociali; quali beneficenza, la formazione,
l’assistenza e la tutela dei diritti civili, nonché altri
problemi di carattere tecnico, fiscale ed operativo.
Per
la realizzazione di tali finalità l’Associazione,
come da Legislazione Regionale, provvede alla costituzione e al
funzionamento dei Consorzi fra le Pro Loco associate.
L’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività
connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché
utile alla realizzazione degli scopi statutari.
I
proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere
divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
L’Associazione
Regionale è un’associazione privata, apolitica, apartitica ed
aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di
lucro.
Art.
4
La
Sede Legale, viene stabilita presso
la Villa Manin di Passariano di Codroipo
anche a mente della Legislazione Regionale vigente (L.R.
2/2002 art. 35). Il Consiglio Direttivo Regionale potrà inoltre
fissare una o più sedi operative.
Art.
5
L’Associazione
trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria
attività:
1.
dalle
quote annuali di iscrizione;
2.
dai
contributi delle Pro Loco aderenti, deliberati dall’Assemblea
Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale;
3.
da
contributi di privati;
4.
da
contributi dello Stato, della Regione e di altri Enti ed
Istituzioni Pubbliche;
5.
da
contributi di Organismi Internazionali;
6.
da
donazioni, lasciti ed elargizioni in genere;
7.
da
entrate di attività commerciali marginali;
8.
da
rendite di beni mobili od immobili pervenuti all’Associazione
a qualunque titolo.
I
fondi sono depositati e gestiti secondo quanto stabilito dal
Consiglio Direttivo Regionale.
Qualora
nel corso dell’esercizio fosse
constatata l’insufficienza dei fondi per far fronte alle
esigenze dell’Associazione, l’Assemblea Ordinaria, su
proposta del Consiglio Direttivo Regionale, potrà deliberarne
l’integrazione.
Il
versamento delle somme dovute da ciascuna associata
ai sensi del presente articolo sarà effettuato nei termini e
con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Regionale. Il
patrimonio dell’Associazione è formato:
a)
dai
beni mobili ed immobili comunque pervenuti in proprietà;
b)
dalle
rendite patrimoniali non destinate alle spese annuali di
gestione.
ESERCIZIO
SOCIALE E BILANCIO
Art.
6
1.
L’esercizio
sociale ha inizio il 1° gennaio e si conclude
il 31 dicembre di ogni anno.
2.
Entro
tre mesi dalla chiusura di ogni
esercizio, il Consiglio Direttivo Regionale deve presentare, per
l’approvazione dell’Assemblea, il Conto Consuntivo ed il
Bilancio Preventivo.
3.
Il
Conto Consuntivo ed il Bilancio Preventivo devono essere
depositati presso la sede dell’Associazione 10 gg. prima della
convocazione dell’Assemblea e possono essere consultati da
ogni associata.
4.
Dal
Conto Consuntivo devono risultare i
beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nell’esercizio.
ASSOCIATI
Art.
7
Sono
soci dell’Associazione le Pro Loco le cui domande di
iscrizione siano state accolte dal Consiglio Direttivo
Regionale e in regola con il pagamento della quota sociale
annuale.
L’iscrizione
all’Associazione comporta l’automatica iscrizione all’U.N.P.L.I..
Le
suddette Pro Loco dovranno condividere l’interesse allo
svolgimento dell’attività sociale che si riconosce nelle
finalità dell’Associazione, accettarne e sottoscrivere senza
riserve lo Statuto e non perseguire interessi contrastanti con
gli scopi sociali.
L’ammissione
all’Associazione di nuove Pro Loco è disposta alle stesse
condizioni di quelle già associate.
L’iscrizione
impegna, per l’intera durata, le Pro Loco
a tutti gli effetti statutari.
Ove
una o più associate si rendessero
inadempienti dagli obblighi derivanti da eventuali operazioni
associative alle quali abbiano aderito, il debito relativo,
ferma ogni altra ragione contro l’inadempiente, si dividerà
fra quelle associate che hanno aderito alle particolari
operazioni.
DIRITTI
E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Art.
8
1.
Le
Pro Loco associate hanno diritto di:
-
partecipare
alle Assemblee con diritto di voto;
-
ricevere
annualmente il certificato di affiliazione all’Associazione ed
all’U.N.P.L.I. e di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni
connesse;
-
informazione
e controllo, per quanto riguarda la vita e l’attività
dell’Associazione in conformità a quanto previsto dalle Leggi
e dal presente Statuto;
-
svolgere
attività di programmazione, di organizzazione su delega
dell’Associazione;
-
essere
rimborsate delle spese per l’attività prestata, nei limiti
stabiliti dall’Assemblea;
-
partecipare
a tutte le attività e le iniziative promosse
dall’Associazione.
2.
Le
Pro Loco associate sono obbligate:
-
al
versamento delle quote di iscrizione;
-
al
versamento dei contributi stabiliti dall’Assemblea;
-
all’osservanza
del presente Statuto;
-
all’osservanza
dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente
adottate dagli organi sociali;
-
al
perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti
dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo Regionale;
-
ad
un comportamento verso le altre associate ed all’esterno
della Associazione animato da spirito di solidarietà ed
attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.
RECESSO
O ESCLUSIONE
Art.
9
1.
La
qualità di Pro Loco associata si perde per recesso, esclusione
o per estinzione dell’associata.
2.
Oltre
che per i casi previsti dalla Legge, è possibile l’esclusione
dell’associata:
-
che
abbia perduto i requisiti di ammissione;
-
che
non abbia versato la quota di iscrizione annuale, entro la data
fissata per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria Annuale e
comunque entro il 31 marzo di ciascun anno;
-
che
non abbia versato i contributi stabiliti dall’Assemblea;
-
che
venga meno, da parte dell’associata, del perseguimento degli
scopi sociali con la non osservanza delle disposizioni
statutarie e delle deliberazioni degli organi sociali;
-
che
in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente e
materialmente l’Associazione o fomenti dissidi o disordini tra
le associate.
3.
La
dichiarazione di esclusione dal
titolo di Pro Loco associata è di competenza del
Consiglio Direttivo Regionale.
4.
L’associata
non ha diritto al rimborso dei contributi versati, né può
vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
5.
Qualora
si receda dall’iscrizione all’Associazione, cessa anche
l’iscrizione all’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco
d’Italia).
CONSORZI
Art.
10
Al
fine di raggiungere gli scopi statutari, di cui al precedente
art. 3 del presente Statuto, il territorio regionale viene
ripartito in ambiti aventi continuità fisica ed affinità
socio-culturali. Le Pro Loco presenti in tali ambiti formano i
Consorzi in conformità allo Statuto - Tipo approvato
dall’Associazione. La perimetrazione
territoriale con le Pro Loco aderenti viene
annualmente aggiornata dal Consiglio Direttivo Regionale e
notificata all’Assemblea Ordinaria Annuale.
ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Art.
11
Sono
organi dell’Associazione:
a)
l’Assemblea
delle Pro Loco;
b)
il
Presidente;
c)
il
Consiglio Direttivo Regionale;
d)
l’Ufficio
di Presidenza;
e)
la
Consulta dei Consorzi;
f)
il
Collegio dei Revisori dei Conti;
g)
il
Collegio dei Probiviri.
Tutte
le cariche sociali hanno la durata di 4 (quattro) anni e si
intendono conferite “ad personam”.
Tutte le funzioni e le prestazioni degli Organi Sociali sono
gratuite, potranno essere rimborsate solamente le spese vive
sostenute dagli Organi Sociali nell’interesse e per conto
dell’Associazione, nei modi e nella misura stabiliti dal
Consiglio Direttivo Regionale.
ASSEMBLEA
DELLE PRO LOCO ASSOCIATE
Art.
12
L’Assemblea,
regolarmente costituita, rappresenta l’universalità delle Pro
Loco associate; le sue deliberazioni, prese in conformità alla
Legge ed al presente Statuto, obbligano le associate. Essa
delibera le direttive per la realizzazione
degli scopi sociali.
L’Assemblea
è Ordinaria e Straordinaria.
L’Assemblea
Ordinaria è convocata ogni anno entro il 31 marzo. Sono di
competenza dell’Assemblea Ordinaria: l’approvazione della
relazione annuale del Consiglio Direttivo Regionale, del
rendiconto annuale, il cui eventuale avanzo di gestione dovrà
essere obbligatoriamente reinvestito
a favore di attività istituzionali statutariamente previste,
del programma e del Bilancio di previsione, la determinazione
delle quote contributive a carico di ciascuna associata ai sensi
dell’art. 5, l’elezione dei componenti del Consiglio
Direttivo Regionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio
dei Revisori dei Conti e, su proposta del Consiglio, nomina i
Consiglieri onorari.
All’Assemblea
Straordinaria competono la revisione
dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea,
sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente
dell’Associazione o, in sua vece, dal Vice Presidente Vicario,
ovvero per iniziativa di almeno due terzi delle Pro Loco
associate, o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo
Regionale.
La
convocazione è fatta con lettera da spedirsi almeno dieci
giorni prima di quello fissato per la
riunione.
L’Assemblea,
sia in sede Ordinaria che Straordinaria, è validamente
costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno metà
più uno degli aventi diritto al
voto; trascorsa un’ora, in seconda convocazione, qualunque sia
il numero dei presenti.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Per le modifiche dello Statuto è necessario il voto favorevole
dei due terzi dei presenti.
Solo
per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la
presenza dei due terzi degli aventi
diritto al voto, e la maggioranza qualificata dei due terzi dei
presenti.
Qualora
non si raggiunga il numero di associate
presenti previsto dal comma precedente, l’Assemblea potrà
votare lo scioglimento dell’Associazione qualunque sia il
numero dei presenti in terza convocazione da tenersi in altra
data.
L’Assemblea
può essere convocata nella sede che il Consiglio Direttivo
Regionale riterrà più idonea nell’ambito regionale.
Ogni
Pro Loco associata non potrà rappresentare in Assemblea più di
una altra associata.
L’Assemblea
nomina il Presidente, il Segretario, scelto anche fra persone
diverse dai propri componenti e tre
Scrutatori scelti tra persone non candidate alle cariche
sociali.
Copia
delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee deve
essere inviata alla Presidenza Nazionale dell’U.N.P.L.I.,
come previsto dall’art. 3 punto E dello Statuto dell’U.N.P.L.I.
medesimo.
PRESIDENTE
Art.
13
Il
Presidente ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa
degli interessi delle Pro Loco associate nel rispetto del
presente Statuto.
Viene
eletto dal Consiglio Direttivo Regionale fra i suoi componenti e
può essere revocato dal Consiglio stesso in caso di
inadempienza ai doveri istituzionali o per altre motivate
considerazioni.
In
particolare il Presidente:
a)
assume
le iniziative necessarie alla gestione dell’attività
dell’Associazione secondo le direttive dell’Assemblea;
b)
convoca
e presiede il Consiglio Direttivo Regionale;
c)
convoca
l’Assemblea generale sia Ordinaria che Straordinaria, può
presiedere l’Assemblea se designato dalla stessa;
d)
è
responsabile della gestione economica e finanziaria
dell’Associazione;
e)
ha
la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti
di fronte a terzi ed in giudizio;
f)
propone
al Consiglio Direttivo Regionale il conferimento di particolari
deleghe a membri interni o esterni all’Associazione;
g)
può
invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale, in
veste di esperti e senza diritto di voto, personalità estranee
al Consiglio Direttivo Regionale;
h)
propone
la relazione annuale morale e finanziaria.
In
caso di assenza o impedimento
temporaneo il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente
Vicario.
CONSIGLIO
DIRETTIVO REGIONALE
Art.
14
Il Consiglio Direttivo Regionale è composto:
-
da
13 (tredici) Consiglieri, eletti a scrutinio segreto con voto
limitato per numero di preferenze dall’Assemblea fra i
candidati delle Pro Loco associate, nel rispetto di una
rappresentanza complessivamente equilibrata della realtà
territoriale.
Ogni
Pro Loco associata può candidare un suo iscritto.
Il
rappresentante della Pro Loco eletto
rimane comunque in carica fino a fine mandato.
In
caso di dimissioni o morte di un componente
del Consiglio Direttivo Regionale subentrerà allo stesso il
primo dei non eletti.
Alle
sedute del Consiglio Direttivo Regionale partecipano, senza
diritto di voto, i rappresentanti dei Consorzi fra Pro Loco,
riconosciuti ai sensi del presente Statuto, in ragione di uno
per ogni Provincia, su designazione dei Consorzi interessati.
Il
Consiglio Direttivo Regionale è l’Organo Esecutivo
dell’Associazione, si riunisce di norma ogni due mesi e la
convocazione può avvenire oltre che per iniziativa del
Presidente, anche su richiesta della
maggioranza (metà più uno) dei suoi componenti.
-
il
Consiglio Direttivo Regionale delibera su tutte le attività
dell’Associazione, regolandone gli aspetti organizzativi,
amministrativi e finanziari.
In
particolare compete al Consiglio Direttivo Regionale di:
-
eleggere
nel proprio seno il Presidente, i Vice Presidenti nel numero di
uno per ogni Provincia (con un minimo di tre Pro Loco associate)
e fra essi il Vice
Presidente Vicario;
-
deliberare
sull’ammissione delle nuove Pro Loco associate;
-
dichiarare
la decadenza dal titolo di Pro Loco associata;
-
promuovere
e coordinare ogni attività utile al raggiungimento degli scopi
associativi;
-
curare
l’amministrazione del patrimonio;
-
predisporre
il Bilancio Consuntivo e Preventivo;
-
definire
la pianta organica dell’Associazione;
-
sottoporre
all’approvazione di un’Assemblea Straordinaria eventuali
modifiche dello Statuto;
-
deliberare
sull’istituzione di organi periferici;
-
ripartire
i contributi pubblici come da normative vigenti.
Il
Consiglio Direttivo Regionale istituisce le Commissioni:
a)
Amministrativa;
b)
Statutaria
– Legale e di Ammissibilità
all’Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
Le
deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo Regionale,
assunte in conformità a quanto previsto dallo Statuto sono
vincolanti per tutte le Pro Loco associate
salvo quelle che comportano un impegno economico, che
dovranno essere approvate dall’Assemblea.
Il
Consiglio Direttivo Regionale, sempre nei limiti dell’oggetto
associativo, può assumere la gestione di iniziative,
approvate soltanto da alcune Pro Loco associate, per conto ed a
spese di queste ultime.
Compete
al Consiglio Direttivo Regionale emanare ed abrogare norme
aventi valore di regolamento in particolare per quanto attiene
alle modalità di svolgimento delle
elezioni interne ed ammissione di nuove Pro Loco associate e per
la composizione ed il funzionamento delle Commissioni.
Il
Consiglio Direttivo Regionale si riunisce di norma ogni due
mesi, su convocazione da inviarsi con un preavviso di almeno
cinque giorni mediante comunicazione scritta contenente Data,
Luogo e Ordine del Giorno. In caso di urgenza,
mediante convocazione telefonica, fax, sms,
e – mail.
Potrà
essere riunito qualora almeno la maggioranza (la metà più uno)
dei suoi componenti ne facciano
richiesta scritta al Presidente indicando gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Le
riunioni del Consiglio Direttivo Regionale sono valide quando
intervengono la metà più uno dei Consiglieri e le deliberazioni
sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.
A
parità di voto è determinante
quello del Presidente.
Delle
sedute del Consiglio Direttivo Regionale viene
redatto verbale a cura di un segretario nominato dal Consiglio
Direttivo Regionale stesso.
UFFICIO
DI PRESIDENZA
Art.
15
L’Ufficio
di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente
Vicario e dagli altri Vice Presidenti.
CONSULTA
DEI CONSORZI
Art.
16
E’
istituita la Consulta dei Consorzi.
Essa
è composta dai Presidenti dei Consorzi o da loro delegati. Viene
convocata dal Presidente dell’Associazione almeno 2 (due)
volte l’anno.
La
Consulta dei Consorzi:
-
fornisce
proposte e pareri in merito all’attività dell’Associazione
in rapporto all’attività dei Consorzi;
-
propone
al Consiglio Direttivo Regionale i criteri per il riparto dei
finanziamenti per il funzionamento e l’attività dei Consorzi;
-
coordina
i programmi annuali predisposti dai singoli uffici turistici
consortili.
COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
Art.
17
Il
Collegio dei Revisori dei Conti è composto da
tre membri più due supplenti, eletti dall’Assemblea delle Pro
Loco associate, che durano in carica quanto il Consiglio
Direttivo Regionale e sono rieleggibili. Fra i suoi componenti
il Collegio nomina il Presidente.
Essi
hanno il compito di esaminare periodicamente, ed almeno una
volta all’anno, in qualsiasi
momento la contabilità sociale, sorvegliando la gestione
amministrativa dell’Associazione ed eseguendo verifiche di
cassa e contabili. I revisori devono inoltre riscontrare
l’esattezza e la regolarità del Bilancio Consuntivo,
controfirmando e, in sede di approvazione
dello stesso, relazionare all’Assemblea.
Il
Presidente del Collegio deve essere informato delle convocazioni
del Consiglio Direttivo Regionale, con facoltà di
intervento.
COLLEGIO
DEI PROBIVIRI
Art.
18
Il
Collegio dei Probiviri è composto da
tre membri più due supplenti, eletti dall’Assemblea delle Pro
Loco associate, che durano in carica quanto il Consiglio
Direttivo Regionale e sono rieleggibili. Fra i suoi componenti
il Collegio nomina il Presidente.
Essi
hanno il compito di controllare il rispetto delle norme
stabilito dallo Statuto e di dirimere eventuali controversie fra
le singole Pro Loco associate, fra gli organi sociali, fra
questi e le associate, ed esprimere il proprio parere in merito
ad eventuali esclusioni di associate.
Il
Collegio dei Probiviri può essere interpellato
dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo Regionale o da una
singola associata.
Il
suo Presidente può essere invitato alle sedute del Consiglio
Direttivo Regionale.
MEMBRI
ONORARI
Art.
19
L’Assemblea,
su proposta del Consiglio Direttivo
Regionale, anche su segnalazione di Pro Loco o di Consorzi, può
conferire ad ex Presidenti dell’Associazione o ad altri suoi
membri che si siano distinti per meriti eccezionali acquisiti in
attività a favore di Pro Loco, il titolo di:
a)
Presidente
Onorario;
b)
Consigliere
Onorario.
Agli
stessi il Consiglio Direttivo Regionale potrà riservare
incarichi di rappresentanza nell’ambito dell’attività dell’Associazione.
I
Membri Onorari possono essere invitati alle sedute del Consiglio
Direttivo Regionale.
La
carica di Membro Onorario è concessa a vita.
L’AMMINISTRATORE
“AD ACTA”
Art.
20
L’Associazione
può decidere la nomina di un Amministratore “ad acta”
di una Pro Loco o di un Consorzio:
a)
su
richiesta di almeno la metà più uno dei soci;
b)
in
caso di accertata inattività del Consiglio Direttivo e/o
Amministrazione (mancata approvazione dei Bilanci Consuntivo e
Preventivo).
L’Amministratore
“ad acta” viene
nominato dal Consiglio Direttivo Regionale dell’Associazione
tra i suoi membri e deve entro sei mesi riferire sui
provvedimenti necessari al ripristino della regolare funzionalità
della Pro Loco o del Consorzio.
INCOMPATIBILITA’
Art.
21
La
carica di Componente del Consiglio
Direttivo Regionale è incompatibile con la carica di Presidente
di Consorzio.
Sono
altresì incompatibili con le cariche di Presidente e di Vice
Presidente Vicario dell’Associazione coloro che ricoprono
cariche pubbliche elettive o di nomina in Amministrazioni
Pubbliche.
Art.
22
L’Associazione
potrà essere sciolta:
-
nel
caso in cui il numero delle Pro Loco iscritte non consentisse
l’elezione dei Consiglieri previsti;
-
quando
non è possibile raggiungere l’oggetto sociale;
-
su
richiesta dei due terzi degli iscritti come previsto dall’art.
12.
In
caso di scioglimento dell’Associazione i beni della stessa
saranno devoluti ai fini di utilità
sociale escludendo pertanto qualsiasi riparto fra le associate
ai sensi delle norme vigenti.
DISPOSIZIONI
GENERALI E FINALI
Art.
23
Per
quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento:
a)
per
quanto compatibile, allo Statuto Nazionale U.N.P.L.I.;
b)
alle
norme di legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
c)
alle
leggi dello Stato Italiano;
d)
alle
direttive dell’Unione Europea.