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  Statuto

 

STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE FRA LE PRO LOCO

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  

 

Approvato dall'Assemblea Straordinaria Regionale del 9 marzo 2003

 

 

COSTITUZIONE E SCOPI  

 

Art. 1

E’ costituita, anche con riferimento alle Leggi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che regolano l’attività delle Pro Loco e alla Legislazione Nazionale in materia di volontariato, di promozione sociale e di Enti “no profit”, un’Associazione denominata: “Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia” (che di seguito verrà chiamata Associazione).

Ad essa possono partecipare le Pro Loco della Regione regolarmente costituite.

Le Pro Loco di nuova costituzione, saranno di norma associate in numero di una per singolo Comune, salvo situazioni che giustifichino il sorgere di specifiche ulteriori Pro Loco, per la valorizzazione di particolari aspetti di carattere culturale, turistico e sociale, esistenti e riconosciuti nell’ambito del territorio comunale stesso.

Fanno inoltre parte dell’Associazione i Consorzi fra le Pro Loco regolarmente costituiti ed il cui Statuto sia adeguato a quello tipo deliberato dall’Associazione.

 

Art. 2

L’Associazione assume la figura e le funzioni di Comitato Regionale dell’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), secondo quanto previsto dall’art. 1 punto 2 dello Statuto dell’U.N.P.L.I. medesima.

 

Art. 3

L’Associazione ha lo scopo di promuovere il coordinamento dell’azione delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia nei rapporti con l’Ente Regione, con gli Enti da esso istituiti o comunque collegati, nonché con altri Enti, anche extra-nazionali, al fine di realizzare una positiva e razionale collaborazione.

L’Associazione ha altresì lo scopo di promuovere azioni a favore di Pro Loco associate in ordine alla risoluzione dei problemi turistico-culturali, ambientali, sociali; quali beneficenza, la formazione, l’assistenza e la tutela dei diritti civili, nonché altri problemi di carattere tecnico, fiscale ed operativo.

Per la realizzazione di tali finalità l’Associazione, come da Legislazione Regionale, provvede alla costituzione e al funzionamento dei Consorzi fra le Pro Loco associate. L’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché utile alla realizzazione degli scopi statutari.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L’Associazione Regionale è un’associazione privata, apolitica, apartitica ed aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

 

Art. 4

La Sede Legale, viene stabilita presso la Villa Manin di Passariano di Codroipo anche a mente della Legislazione Regionale vigente (L.R. 2/2002 art. 35). Il Consiglio Direttivo Regionale potrà inoltre fissare una o più sedi operative.

 

Art. 5

L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività:

1.       dalle quote annuali di iscrizione;

2.       dai contributi delle Pro Loco aderenti, deliberati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale;

3.       da contributi di privati;

4.       da contributi dello Stato, della Regione e di altri Enti ed Istituzioni Pubbliche;

5.       da contributi di Organismi Internazionali;

6.       da donazioni, lasciti ed elargizioni in genere;

7.       da entrate di attività commerciali marginali;

8.       da rendite di beni mobili od immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati e gestiti secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo Regionale.

Qualora nel corso dell’esercizio fosse constatata l’insufficienza dei fondi per far fronte alle esigenze dell’Associazione, l’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, potrà deliberarne l’integrazione.

Il versamento delle somme dovute da ciascuna associata ai sensi del presente articolo sarà effettuato nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Regionale. Il patrimonio dell’Associazione è formato:

a)       dai beni mobili ed immobili comunque pervenuti in proprietà;

b)       dalle rendite patrimoniali non destinate alle spese annuali di gestione.

 

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 6

1.       L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

2.       Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo Regionale deve presentare, per l’approvazione dell’Assemblea, il Conto Consuntivo ed il Bilancio Preventivo.

3.       Il Conto Consuntivo ed il Bilancio Preventivo devono essere depositati presso la sede dell’Associazione 10 gg. prima della convocazione dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni associata.

4.       Dal Conto Consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nell’esercizio.  

 

ASSOCIATI

Art. 7

Sono soci dell’Associazione le Pro Loco le cui domande di iscrizione siano state accolte dal Consiglio Direttivo Regionale e in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

L’iscrizione all’Associazione comporta l’automatica iscrizione all’U.N.P.L.I..

Le suddette Pro Loco dovranno condividere l’interesse allo svolgimento dell’attività sociale che si riconosce nelle finalità dell’Associazione, accettarne e sottoscrivere senza riserve lo Statuto e non perseguire interessi contrastanti con gli scopi sociali.

L’ammissione all’Associazione di nuove Pro Loco è disposta alle stesse condizioni di quelle già associate.

L’iscrizione impegna, per l’intera durata, le Pro Loco a tutti gli effetti statutari.

Ove una o più associate si rendessero inadempienti dagli obblighi derivanti da eventuali operazioni associative alle quali abbiano aderito, il debito relativo, ferma ogni altra ragione contro l’inadempiente, si dividerà fra quelle associate che hanno aderito alle particolari operazioni.

 

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Art. 8

1.            Le Pro Loco associate hanno diritto di:

-          partecipare alle Assemblee con diritto di voto;

-          ricevere annualmente il certificato di affiliazione all’Associazione ed all’U.N.P.L.I. e di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni connesse;

-          informazione e controllo, per quanto riguarda la vita e l’attività dell’Associazione in conformità a quanto previsto dalle Leggi e dal presente Statuto;

-          svolgere attività di programmazione, di organizzazione su delega dell’Associazione;

-          essere rimborsate delle spese per l’attività prestata, nei limiti stabiliti dall’Assemblea;

-          partecipare a tutte le attività e le iniziative promosse dall’Associazione.

2.            Le Pro Loco associate sono obbligate:

-          al versamento delle quote di iscrizione;

-          al versamento dei contributi stabiliti dall’Assemblea;

-          all’osservanza del presente Statuto;

-          all’osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

-          al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo Regionale;

-          ad un comportamento verso le altre associate ed all’esterno della Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

 

RECESSO O ESCLUSIONE

Art. 9

1.       La qualità di Pro Loco associata si perde per recesso, esclusione o per estinzione dell’associata.

2.       Oltre che per i casi previsti dalla Legge, è possibile l’esclusione dell’associata:

-          che abbia perduto i requisiti di ammissione;

-          che non abbia versato la quota di iscrizione annuale, entro la data fissata per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria Annuale e comunque entro il 31 marzo di ciascun anno;

-          che non abbia versato i contributi stabiliti dall’Assemblea;

-          che venga meno, da parte dell’associata, del perseguimento degli scopi sociali con la non osservanza delle disposizioni statutarie e delle deliberazioni degli organi sociali;

-          che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente e materialmente l’Associazione o fomenti dissidi o disordini tra le associate.

3.       La dichiarazione di esclusione dal titolo di Pro Loco associata è di competenza del Consiglio Direttivo Regionale.

4.       L’associata non ha diritto al rimborso dei contributi versati, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

5.       Qualora si receda dall’iscrizione all’Associazione, cessa anche l’iscrizione all’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia).

 

CONSORZI

Art. 10

Al fine di raggiungere gli scopi statutari, di cui al precedente art. 3 del presente Statuto, il territorio regionale viene ripartito in ambiti aventi continuità fisica ed affinità socio-culturali. Le Pro Loco presenti in tali ambiti formano i Consorzi in conformità allo Statuto - Tipo approvato dall’Associazione. La perimetrazione territoriale con le Pro Loco aderenti viene annualmente aggiornata dal Consiglio Direttivo Regionale e notificata all’Assemblea Ordinaria Annuale.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 11

Sono organi dell’Associazione:

a)       l’Assemblea delle Pro Loco;

b)       il Presidente;

c)       il Consiglio Direttivo Regionale;

d)       l’Ufficio di Presidenza;

e)       la Consulta dei Consorzi;

f)         il Collegio dei Revisori dei Conti;

g)       il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di 4 (quattro) anni e si intendono conferite “ad personam”. Tutte le funzioni e le prestazioni degli Organi Sociali sono gratuite, potranno essere rimborsate solamente le spese vive sostenute dagli Organi Sociali nell’interesse e per conto dell’Associazione, nei modi e nella misura stabiliti dal Consiglio Direttivo Regionale.

 

ASSEMBLEA DELLE PRO LOCO ASSOCIATE

Art. 12

L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità delle Pro Loco associate; le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano le associate. Essa delibera le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria è convocata ogni anno entro il 31 marzo. Sono di competenza dell’Assemblea Ordinaria: l’approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo Regionale, del rendiconto annuale, il cui eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, del programma e del Bilancio di previsione, la determinazione delle quote contributive a carico di ciascuna associata ai sensi dell’art. 5, l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti e, su proposta del Consiglio, nomina i Consiglieri onorari.

All’Assemblea Straordinaria competono la revisione dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in sua vece, dal Vice Presidente Vicario, ovvero per iniziativa di almeno due terzi delle Pro Loco associate, o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo Regionale.

La convocazione è fatta con lettera da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L’Assemblea, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli aventi diritto al voto; trascorsa un’ora, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Per le modifiche dello Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Solo per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto, e la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Qualora non si raggiunga il numero di associate presenti previsto dal comma precedente, l’Assemblea potrà votare lo scioglimento dell’Associazione qualunque sia il numero dei presenti in terza convocazione da tenersi in altra data.

L’Assemblea può essere convocata nella sede che il Consiglio Direttivo Regionale riterrà più idonea nell’ambito regionale.

Ogni Pro Loco associata non potrà rappresentare in Assemblea più di una altra associata.

L’Assemblea nomina il Presidente, il Segretario, scelto anche fra persone diverse dai propri componenti e tre Scrutatori scelti tra persone non candidate alle cariche sociali.

Copia delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee deve essere inviata alla Presidenza Nazionale dell’U.N.P.L.I., come previsto dall’art. 3 punto E dello Statuto dell’U.N.P.L.I. medesimo.

 

PRESIDENTE

Art. 13

Il Presidente ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco associate nel rispetto del presente Statuto.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo Regionale fra i suoi componenti e può essere revocato dal Consiglio stesso in caso di inadempienza ai doveri istituzionali o per altre motivate considerazioni.

In particolare il Presidente:

a)       assume le iniziative necessarie alla gestione dell’attività dell’Associazione secondo le direttive dell’Assemblea;

b)       convoca e presiede il Consiglio Direttivo Regionale;

c)       convoca l’Assemblea generale sia Ordinaria che Straordinaria, può presiedere l’Assemblea se designato dalla stessa;

d)       è responsabile della gestione economica e finanziaria dell’Associazione;

e)       ha la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio;

f)         propone al Consiglio Direttivo Regionale il conferimento di particolari deleghe a membri interni o esterni all’Associazione;

g)       può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale, in veste di esperti e senza diritto di voto, personalità estranee al Consiglio Direttivo Regionale;

h)       propone la relazione annuale morale e finanziaria.

In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Art. 14

Il Consiglio Direttivo Regionale è composto:

-          da 13 (tredici) Consiglieri, eletti a scrutinio segreto con voto limitato per numero di preferenze dall’Assemblea fra i candidati delle Pro Loco associate, nel rispetto di una rappresentanza complessivamente equilibrata della realtà territoriale.

Ogni Pro Loco associata può candidare un suo iscritto.

Il rappresentante della Pro Loco eletto rimane comunque in carica fino a fine mandato.

In caso di dimissioni o morte di un componente del Consiglio Direttivo Regionale subentrerà allo stesso il primo dei non eletti.

Alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti dei Consorzi fra Pro Loco, riconosciuti ai sensi del presente Statuto, in ragione di uno per ogni Provincia, su designazione dei Consorzi interessati.

Il Consiglio Direttivo Regionale è l’Organo Esecutivo dell’Associazione, si riunisce di norma ogni due mesi e la convocazione può avvenire oltre che per iniziativa del Presidente, anche su richiesta della maggioranza (metà più uno) dei suoi componenti.

-          il Consiglio Direttivo Regionale delibera su tutte le attività dell’Associazione, regolandone gli aspetti organizzativi, amministrativi e finanziari.

In particolare compete al Consiglio Direttivo Regionale di:

-          eleggere nel proprio seno il Presidente, i Vice Presidenti nel numero di uno per ogni Provincia (con un minimo di tre Pro Loco associate) e fra essi  il Vice Presidente Vicario;

-          deliberare sull’ammissione delle nuove Pro Loco associate;

-          dichiarare la decadenza dal titolo di Pro Loco associata;

-          promuovere e coordinare ogni attività utile al raggiungimento degli scopi associativi;

-          curare l’amministrazione del patrimonio;

-          predisporre il Bilancio Consuntivo e Preventivo;

-          definire la pianta organica dell’Associazione;

-          sottoporre all’approvazione di un’Assemblea Straordinaria eventuali modifiche dello Statuto;

-          deliberare sull’istituzione di organi periferici;

-          ripartire i contributi pubblici come da normative vigenti.

Il Consiglio Direttivo Regionale istituisce le Commissioni:

a)       Amministrativa;

b)       Statutaria – Legale e di Ammissibilità all’Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo Regionale, assunte in conformità a quanto previsto dallo Statuto sono vincolanti per tutte le Pro Loco associate salvo quelle che comportano un impegno economico, che dovranno essere approvate dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo Regionale, sempre nei limiti dell’oggetto associativo, può assumere la gestione di iniziative, approvate soltanto da alcune Pro Loco associate, per conto ed a spese di queste ultime.

Compete al Consiglio Direttivo Regionale emanare ed abrogare norme aventi valore di regolamento in particolare per quanto attiene alle modalità di svolgimento delle elezioni interne ed ammissione di nuove Pro Loco associate e per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni.

Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce di norma ogni due mesi, su convocazione da inviarsi con un preavviso di almeno cinque giorni mediante comunicazione scritta contenente Data, Luogo e Ordine del Giorno. In caso di urgenza, mediante convocazione telefonica, fax, sms, e – mail.

Potrà essere riunito qualora almeno la maggioranza (la metà più uno) dei suoi componenti ne facciano richiesta scritta al Presidente indicando gli argomenti all’Ordine del Giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale sono valide quando intervengono la metà più uno dei Consiglieri e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

A parità di voto è determinante quello del Presidente.

Delle sedute del Consiglio Direttivo Regionale viene redatto verbale a cura di un segretario nominato dal Consiglio Direttivo Regionale stesso.

 

UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 15 

L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dagli altri Vice Presidenti.

 

CONSULTA DEI CONSORZI

Art. 16

E’ istituita la Consulta dei Consorzi.

Essa è composta dai Presidenti dei Consorzi o da loro delegati. Viene convocata dal Presidente dell’Associazione almeno 2 (due) volte l’anno.

La Consulta dei Consorzi:

-          fornisce proposte e pareri in merito all’attività dell’Associazione in rapporto all’attività dei Consorzi;

-          propone al Consiglio Direttivo Regionale i criteri per il riparto dei finanziamenti per il funzionamento e l’attività dei Consorzi;

-          coordina i programmi annuali predisposti dai singoli uffici turistici consortili.

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri più due supplenti, eletti dall’Assemblea delle Pro Loco associate, che durano in carica quanto il Consiglio Direttivo Regionale e sono rieleggibili. Fra i suoi componenti il Collegio nomina il Presidente.

Essi hanno il compito di esaminare periodicamente, ed almeno una volta all’anno, in qualsiasi momento la contabilità sociale, sorvegliando la gestione amministrativa dell’Associazione ed eseguendo verifiche di cassa e contabili. I revisori devono inoltre riscontrare l’esattezza e la regolarità del Bilancio Consuntivo, controfirmando e, in sede di approvazione dello stesso, relazionare all’Assemblea.

Il Presidente del Collegio deve essere informato delle convocazioni del Consiglio Direttivo Regionale, con facoltà di intervento.

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 18

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri più due supplenti, eletti dall’Assemblea delle Pro Loco associate, che durano in carica quanto il Consiglio Direttivo Regionale e sono rieleggibili. Fra i suoi componenti il Collegio nomina il Presidente.

Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilito dallo Statuto e di dirimere eventuali controversie fra le singole Pro Loco associate, fra gli organi sociali, fra questi e le associate, ed esprimere il proprio parere in merito ad eventuali esclusioni di associate.

Il Collegio dei Probiviri può essere interpellato dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo Regionale o da una singola associata.

Il suo Presidente può essere invitato alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale.

 

MEMBRI ONORARI

Art. 19

L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, anche su segnalazione di Pro Loco o di Consorzi, può conferire ad ex Presidenti dell’Associazione o ad altri suoi membri che si siano distinti per meriti eccezionali acquisiti in attività a favore di Pro Loco, il titolo di:

a)       Presidente Onorario;

b)       Consigliere Onorario.

Agli stessi il Consiglio Direttivo Regionale potrà riservare incarichi di rappresentanza nell’ambito dell’attività dell’Associazione.

I Membri Onorari possono essere invitati alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale.

La carica di Membro Onorario è concessa a vita.

 

L’AMMINISTRATORE “AD ACTA”

Art. 20

L’Associazione può decidere la nomina di un Amministratore “ad acta” di una Pro Loco o di un Consorzio:

a)       su richiesta di almeno la metà più uno dei soci;

b)       in caso di accertata inattività del Consiglio Direttivo e/o Amministrazione (mancata approvazione dei Bilanci Consuntivo e Preventivo).

L’Amministratore “ad actaviene nominato dal Consiglio Direttivo Regionale dell’Associazione tra i suoi membri e deve entro sei mesi riferire sui provvedimenti necessari al ripristino della regolare funzionalità della Pro Loco o del Consorzio.

 

INCOMPATIBILITA’

Art. 21

La carica di Componente del Consiglio Direttivo Regionale è incompatibile con la carica di Presidente di Consorzio.

Sono altresì incompatibili con le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario dell’Associazione coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive o di nomina in Amministrazioni Pubbliche.

 

Art. 22

L’Associazione potrà essere sciolta:

-          nel caso in cui il numero delle Pro Loco iscritte non consentisse l’elezione dei Consiglieri previsti;

-          quando non è possibile raggiungere l’oggetto sociale;

-          su richiesta dei due terzi degli iscritti come previsto dall’art. 12.

In caso di scioglimento dell’Associazione i beni della stessa saranno devoluti ai fini di utilità sociale escludendo pertanto qualsiasi riparto fra le associate ai sensi delle norme vigenti.

 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento:

a)       per quanto compatibile, allo Statuto Nazionale U.N.P.L.I.;

b)       alle norme di legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

c)       alle leggi dello Stato Italiano;

d)       alle direttive dell’Unione Europea.

 

NORMA TRANSITORIA 

Art. 24

L’entrata in vigore del presente Statuto sarà immediatamente efficace per tutte le norme compatibili con le attuali cariche sociali dell’Associazione, mentre con le prossime elezioni diventeranno operativi ed efficaci tutti gli altri organi e le norme come previsti dal presente Statuto.

 

 

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