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  Legislazione
 

La nuova normativa sul Turismo

 

Estratto della  Legge Regionale 2/2002  e successive modifiche ed integrazioni  (artt. n. 52, 53 della L.R. 18/2003 e art. 23 della L.R. 12/2003)

Inoltre:  Art. 49 della L.R. 18/2003

 

 

Art. 2

(Carta dei diritti del turista)

L’Amministrazione regionale redige la Carta dei diritti del turista, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico regionale, nonché l’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia e le associazioni di tutela dei consumatori operanti sul territorio regionale.....

 

 

Art. 5

(Enti, Associazioni e Consorzi)

1. Le competenze in materia di turismo sono esercitate da:

a) Regione;

b) Agenzie di informazione e accoglienza turistica;

c) Comuni e Province;

d) Associazioni Pro-loco

……..

 

 

Art. 13 bis (ARTICOLO AGGIUNTO DA ART. 106, COMMA 15 L.R. 5 DICEMBRE 2005 N. 29)

(Comitato strategico di indirizzo)

1. Al Comitato strategico di indirizzo spettano i poteri di definizione degli indirizzi strategici della Turismo FVG.

2. Sono componenti di diritto del Comitato strategico di indirizzo l'Assessore regionale alle attività produttive in carica, che ne presiede le sedute, il Direttore generale della TurismoFVG e il direttore della Direzione centrale attività produttive.

3. Del Comitato strategico di indirizzo fanno altresì parte:

           a) quattro componenti designati rispettivamente dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

         b) quattro componenti designati rispettivamente dalle principali organizzazioni imprenditoriali di categoria nei settori del commercio e turismo, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura;

            c) un rappresentante designato dall'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia;.......

 

Art. 24

(Uffici di informazione e accoglienza turistica)

1. La TurismoFVG può (articolo 106, comma 22 L.R. 5 dicembre 2005 n. 29) istituire Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT), anche ad apertura stagionale, in località che presentino strutture ricettive significative e attrattive di particolari interesse turistico, previo nullaosta della Giunta regionale.

3. Gli IAT assicurano i seguenti servizi, anche avvalendosi, mediante apposite convenzioni, di personale di associazioni Pro-loco

a) Informazione sulle opportunità turistiche e sulle disponibilità ricettive della località;

b) Distribuzione di materiale informativo;

c) Assistenza al turista;

d) Gestione di uno sportello per la tutela del turista.

4. La TurismoFVG sovrintende al funzionamento degli IAT e coordina le azioni dei soggetti che concorrono alle attività di Informazione e Accoglienza Turistica garantendone l'uniformità anche sotto il profilo dell'immagine turistica regionale (articolo 106, comma 24 L.R. 5 dicembre 2005 n. 29)

 

 

 

CAPO V

 

Associazioni Pro-loco

 

Art. 26

(Definizione)

1.Le associazioni Pro-loco e loro consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione turistica, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano.

 

 

Art. 27

(Associazione  fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia)

1.L’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia rappresenta le associazioni Pro-loco nei rapporti con la Regione.

2.Al fine di consentire la partecipazione delle associazioni Pro-loco alla programmazione e alla gestione delle attività di promozione turistica del territorio regionale, è assicurata la presenza di un rappresentante designato dall’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia nei gruppi di lavoro, consulte o consigli di emanazione regionale, aventi il compito di elaborare programmi o esprimere pareri in merito alla programmazione turistica.

 

Art. 28

(Albo regionale delle associazioni Pro-loco)

1.E’ istituito presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, l’albo regionale delle associazioni Pro-loco, di seguito denominato albo.

2.Possono essere iscritte all’albo le associazioni Pro-loco aventi i seguenti requisiti:

a) previsione nello statuto del fine di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano, in conformità a quanto previsto dall’articolo 26;

b) previsione nello statuto della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci, della possibilità di accesso a tutti i cittadini del Comune di appartenenza, della devoluzione dei beni al Comune competente per territorio o ad altra Associazione con fini di utilità sociale (art. n. 23 L.R. n. 12 del 30 aprile 2003) in caso di scioglimento;

c) costituzione con atto pubblico di data antecedente di almeno tre anni rispetto a quello della richiesta di iscrizione durante i quali abbiano svolto documentata attività (art. 106 comma 26 L.R. 5 dicembre 2005 n.29)

 

Art. 29

(Modalità ed effetti dell’iscrizione all’albo)

1.Le associazioni Pro-loco presentano all’Amministrazione regionale, tramite l’Associazione fra le Pro-loco del friuli Venezia Giulia, la domanda di iscrizione all’albo, corredata della copia dell’atto costitutivo e dello statuto.

2.L’iscrizione diviene esecutiva qualora entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda non sia emanato un provvedimento di diniego.

3.L’iscrizione all’albo è condizione per l’ottenimento dei contributi previsti dagli articoli 31 e 32

 

Art. 30

(Adempimenti, revisioni, cancellazioni)

1.L’Associazione fra le pro-loco del Friuli Venezia Giulia presenta all’Amministrazione regionale, entro l’1 marzo di ogni anno, la relazione delle associazioni Pro-loco iscritte all’albo relativa all’attività svolta nell’anno sociale precedente e le eventuali variazioni degli statuti delle medesime.

2.La revisione dell’albo è effettuata annualmente.

3.La cancellazione dall’albo delle associazioni Pro-loco è disposta qualora vengano meno i requisiti di cui all’articolo 28.

 

Art. 31

(Contributi a favore delle associazioni Pro-loco)

1.L’Amministrazione regionale per il tramite della TurismoFVG (art. 8, comma 138 L:R. 18 gennaio 2006 n. 02) è autorizzata a concedere un contributo annuo all’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia al fine di promuovere l’attività delle associazioni Pro-loco.

2.Il contributo è ripartito dalla Turismo FVG, previa presentazione della documentazione (art. 8, comma 139 L.R. 18 gennaio 2006 n. 02)dall’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia tra le associazioni Pro-loco ad essa aderenti, in funzione di programmi di attività adeguatamente documentati con l’indicazione delle spese previste.

3.L’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia può destinare una quota non superiore al 15 per cento del contributo a copertura delle proprie spese di funzionamento.

 

Art. 32

(Contributi a favore dei consorzi delle associazioni Pro-loco)

1.L’Amministrazione regionale, per il tramite della TurismoFVG (art. 8, comma 140 L.R. 18 gennaio 2006 n. 02) è autorizzata a concedere all’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia contributi per l’insediamento il funzionamento e l'attività (art. n. 53 L.R. n. 18 del 5 dicembre 2003) degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro-loco.

 

Art. 33

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1.L’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia, entro l’1 marzo di ogni anno, presenta domanda di concessione dei contributi di cui agli articoli 31 e 32, corredata del programma preventivo di attività. La concessione dei contributi è subordinata all’approvazione da parte della Giunta regionale del programma, entro trenta giorni dalla data di presentazione del medesimo. Decorso tale termine il programma si intende approvato.

2.Il contributo è concesso in via anticipata nella misura del 90 per cento. Il saldo è corrisposto previa rendicontazione secondo le modalità di cui all’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

 

Art. 34

(Disposizione transitoria)

1.Le associazioni Pro-loco iscritte all’Albo regionale delle associazioni Pro-loco di cui alla legge regionale 11 agosto 1980, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni, sono iscritte d’ufficio all’albo qualora possiedano i requisiti di cui all’articolo 28.

 

Art. 35

(Concessione di spazi gratuiti e assistenza tecnica alle manifestazioni aventi rilevanza turistica)

1.L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso gratuito all’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia, adeguati spazi nel compendio monumentale di Villa Manin in Passariano, per lo svolgimento dei propri compiti statutari e in considerazione della funzione di pubblico interesse svolta dalla medesima. Gli spazi sono concessi mediante convenzione, con la quale sono stabiliti il numero, l’ampiezza, la dislocazione e l’utilizzo dei medesimi.

 

 

Art. 118 (Guide ed accompagnatori turistici)

(Esenzione dell’obbligo di iscrizione all’albo ed esercizio occasionale dell’attività)

1.Sono esenti dall’obbligo di iscrizione all’albo le guide turistiche residenti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro dell’Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo, a circuito chiuso, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49

2.Le disposizioni del presente capo non si applicano:

            a) alle attività divulgative del patrimonio culturale, ambientale, artistico e naturalistico svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti a enti e associazioni e rivolte a soci e assistiti dei medesimi enti e associazioni costituiti, senza fini di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali;

            b) alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-loco, svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate, così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49;......

 

 

Inoltre:

 

 

Legge Regionale 05 dicembre 2003, n. 018

Art. 49

  1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere apposita convenzione con l’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia, per la concessione di contributi per l’istituzione e il funzionamento degli Uffici IAT gestiti dalle Pro-loco o dai loro Consorzi.

  2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, fanno carico all’unità revisionale di base 14.3.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9258 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 1. integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 108, L.R. 18 gennaio 2006 n.02

 

 LEGENDA

 In AZZURRO modifiche        Legge Regionale 30 aprile 2003 n. 12

                                               Legge Regionale 5 dicembre 2003 n. 18

 In VERDE modifiche            Legge Regionale 5 dicembre 2005 n.29

                                              Legge Regionale 18 gennaio 2006 n. 02

 In GIALLO i punti salienti dove sono citate le Pro Loco e l'Associazione Regionale

 

 

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